Whistleblowing

Questa documento fornisce indicazioni sulle modalità di segnalazione di illeciti, ai sensi delle vigenti norme europee e italiane e nel rispetto dei principi etici di legalità, rispetto dell’integrità e protezione del segnalante, parità di genere, sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, perseguite dalla Cooperativa.

Ci impegniamo a proteggere la privacy di tutte le persone coinvolte, le segnalazioni verranno archiviate in modo sicuro e rimarranno riservate.

Tutte le segnalazioni sono soggette ad istruttoria preliminare, potreste essere ricontattati per approfondimenti dal responsabile di “Funzione Whistleblowing” di New Horizon Soc. Coop. Sociale incaricato di gestire le segnalazioni.


CHE COS’E’ IL WHISTLEBLOWING? 

Il whistleblowing, termine inglese che in italiano si traduce generalmente con “segnalazione di illeciti” è il processo attraverso il quale i soggetti che vengono a conoscenza in un contesto lavorativo di reati, violazioni di leggi e regolamenti o attività fraudolente, decidono spontaneamente di denunciarle, portandole all’attenzione dell’organizzazione stessa o dell’opinione pubblica. Prevede un canale riservato di comunicazione con il segnalante, al fine di tutelarne l’identità e proteggerlo da eventuali ritorsioni.

Il Whistleblowing può coinvolgere tutti i soggetti sia interni che esterni alla Cooperativa, che collaborano o si relazionano con la stessa nell’ambito del contesto lavorativo. Se qualcuno ritiene di essere venuto a conoscenza di un illecito in ragione del suo rapporto di lavoro con la Cooperativa New Horizon, può inviare una segnalazione con un canale interno dedicato alla tutela della sua identità. New Horizon vuole garantire la protezione sia in termini di tutela della riservatezza ma anche da eventuali misure ritorsive per i soggetti che si espongono con segnalazioni, contribuendo all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Cooperativa e di riflesso per l’interesse pubblico collettivo. Se vuoi ulteriormente approfondire ti invitiamo a visitare il sito internet dell’ANAC https://www.anticorruzione.it//whistleblowing.

 

COSA SI PUO’ SEGNALARE? 

E’ possibile segnalare in modo riservato una sospetta violazione per la prevenzione della corruzione, di un presunto reato, frode o illecito di qualsiasi altra natura, discriminazioni di genere, violenze, molestie, mobbing, criticità legate a salute, sicurezza, ambiente oppure ulteriori informazioni utili al fine di prevenire reati.

 

A CHI È DATA LA POSSIBILITÀ DI SEGNALARE?

  • A tutti i dipendenti e ai lavoratori in somministrazione
  • Alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
  • Ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la Cooperativa
  • Ai volontari e i tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che prestano la propria attività presso la Cooperativa
  • Ai liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Cooperativa ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ New Horizon – Società Cooperativa Sociale – ONLUS

 Via Portogallo, 2 – 47922 Rimini – (  0541 411240 – Fax 0541 411617

  1. IVA: 02374950406 – N° Iscrizione Albo Società cooperative: A118020

E mail: info@cooperativanewhorizon.it www.cooperativanewhorizon.it

  • Ai dipendenti, ai lavoratori autonomi, ai collaboratori, ai volontari e ai tirocinanti, ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività a favore dei soggetti del settore pubblico o privato fornitori o clienti della Cooperativa.
  • Ai soci della Cooperativa New Horizon

 

 CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE? 

La gestione del canale di comunicazione e segnalazione è stata affidata al sig. Stefano Pelagatti, responsabile dell’area “Funzione Whistleblowing” di New Horizon Soc. Coop. Sociale e dotato delle caratteristiche di professionalità necessarie a garantire il rispetto di quanto definito dal D.lgs. n. 24/2023.

 

QUALI SONO I CANALI PREVISTI PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

I canali attivati da New Horizon, ai sensi del Decreto Whistleblowing (Decreto Legislativo n. 24/2023), sono i seguenti:

  • posta ordinaria o raccomandata da inoltrare a New Horizon “Soc. Coop. Sociale”, via Portogallo n.2 – 47922 rimini (RN), con indicazione sulla busta “Riservata Whistleblowing”.
  • tramite e-mail al seguente indirizzo: whistleblowing@cooperativanewhorizon.it
  • in forma orale, a mezzo incontro fissato con il responsabile del canale segnalazioni di New

Horizon Soc. Coop. Sociale, da richiedere a mezzo mail all’indirizzo whistleblowing@cooperativanewhorizon.it, e da effettuarsi entro 15 giorni dalla richiesta del Whistleblower

 

 QUANDO SI POSSONO USARE I CANALI ESTERNI?

Fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi il segnalante può utilizzare il canale esterno direttamente dal portale ANAC https://whistleblowing.anticorruzione.it

  • quando il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, il segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

COSA DEVE ESSERE INDICATO IN UNA SEGNALAZIONE? 

È indispensabile che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. Nello specifico la segnalazione deve contenere:

  • le generalità del soggetto segnalante, con indicazione delle mansioni svolte all’interno della Cooperativa o del rapporto con la stessa e propri dati di contatto;
  • la descrizione, quanto più dettagliata e documentata possibile, dell’episodio e dei fatti oggetto della segnalazione, avendo cura di indicare i soggetti coinvolti;
  • le circostanze, in termini di tempo e luogo, il cui il fatto è stato commesso;
  • l’identità di colui che ha posto in essere l’illecito;
  • se conosciuti, l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione (testimoni);
  • l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto segnalato;
  • ogni altra informazione o documento che possano fornire un utile riscontro circa la reale sussistenza di quanto segnalato.

In assenza degli elementi sopra indicati, la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione.

Le segnalazioni anonime e cioè quelle prive di elementi che consentano l’identificazione del segnalante, verranno trattate e valutate per procedere ad ulteriori controlli solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

 

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

La gestione e la verifica sulla veridicità dei fatti rappresentati nella dichiarazione del “Segnalante”, viene affidata al responsabile dell’area “Funzione Whistleblowing” di New Horizon Soc. Coop. Sociale che, nel rispetto della massima riservatezza e del principio di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione orale del “Segnalante” e di altre persone indicate dallo stesso, in grado di riferire sugli episodi rappresentati, per le valutazioni del caso e la formulazione di eventuali proposte o di richieste di chiarimenti in ordine alle iniziative da intraprendersi.

Le risultanze dell’istruttoria dovranno essere comunicate al segnalante entro 10 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Nel caso la segnalazione risulti priva di fondamento, anche e soprattutto al fine di evitare segnalazioni poco fondate ed opportunistiche, saranno valutate eventuali azioni di responsabilità civile o penale per dolo o colpa nei confronti del “Segnalante”, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della denuncia.

 

Qualora, all’esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata il responsabile dell’area “Funzione Whistleblowing” di New Horizon Soc. Coop. in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

  1. informare il CdA per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutela

della Cooperativa;

  1. comunicare l’esito dell’accertamento all’autore della violazione accertata, per i conseguenti provvedimenti di competenza della Cooperativa datrice di lavoro, di profilo disciplinare e giuslavoristico;
  2. presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria o all’ANAC, nelle fattispecie più gravi e se

sussistono i presupposti di legge;

  1. adottare o proporre di adottare tutti i necessari provvedimenti per il pieno ripristino della

legalità. La procedura di verifica del responsabile dell’area “Funzione Whistleblowing” di New Horizon Soc.

Coop. sul contenuto dei fatti segnalati dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Il responsabile a conclusione dell’accertamento informa il segnalante sull’esito e/o lo stato, con le modalità da quest’ultimo prescelte e le opportune precauzioni adottate.

 

LA RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del “Segnalante” nell’ipotesi di segnalazione calunniosa e diffamatoria, ai sensi del Codice Penale e dell’art. 2043 del Codice Civile (art.54 bis comma 9) e nel caso di segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra forma di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto del presente regolamento.

In tal caso, venendo meno il diritto all’anonimato del “Segnalante” si provvederà ad informare

il “denunciato” per eventuali conseguenti azioni da intraprendersi.

 

 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L’identità del segnalante non può essere rivelata.

Nell’ambito di un procedimento penale l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 CPC.

Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la stessa potrà essere rivelata solo previo rilascio di consenso espresso da parte del segnalante.

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.