La mission della cooperativa sociale New Horizon è fornire servizi di alto livello qualitativo e comprovata professionalità integrando e avvicinando al mondo del lavoro persone diversamente abili, che in altri casi non avrebbero questa opportunità. Si ritiene infatti che le persone che versano in condizioni di disagio sociale possano rappresentare una vera e propria risorsa su cui puntare, tanto per la crescita umana e sociale quanto per lo sviluppo economico del territorio.
L’intento della cooperativa NEW HORIZON è quello di rispettare e di seguire il vero scopo e l’effettiva funzionalità dell’impresa sociale di tipo B come realtà lavorativa: il nostro impegno è quello di essere un’impresa in grado di produrre sia in termini economici sia sociali.
Finalità della cooperativa è, inoltre, quella di promuovere, sostenere e diffondere l’idea di “Impresa Sociale”, cioè capace di coniugare competenze professionali ed obiettivi sociali, migliorando la qualità della vita di persone svantaggiate.
Statuto
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
Promossa dall’En.A.I.P – sede provinciale di Rimini – è costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Rimini la Società cooperativa denominata “NEW HORIZON Società cooperativa sociale”.
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove…
Regolamento interno
Regolamento interno Cooperativa Sociale New Horizon
1. Il presente regolamento interno:
è stato approvato dall’assemblea della cooperativa in data 27.05.2004 ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno 01.06.2004;
potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci;
verrà depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
2. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all’articolo 1 fatta eccezione per i soci volontari per i quali è prevista una specifica normativa.
Il riferimento alla contrattazione collettiva e/o accordi collettivi eventualmente applicabili, sono riferiti…